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Permessi di lavoro retribuiti per donare il sangue.Come funziona?


17 Ottobre 2019 | Redazione

Lo Stato italiano riconosce dei permessi speciali per chi si assenta dal lavoro per donare gratuitamente il sangue. Questi permessi sono retribuiti ed erogati dal datore di lavoro, ma vengono coperti dall’INPS con una apposita indennità.  Sono previste determinate condizioni per essere idonei a ricevere tale permesso che spetta ai lavoratori subordinati e non è prevista invece per lavoratori autonomi e parasubordinati.   Inoltre, per ottenere la retribuzione, devono essere donati almeno 250 gr di sangue ed effettuare la trasfusione in un centro raccolta o centro trasfusionale autorizzato dal Ministero della Salute.  Il permesso dal lavoro che viene concesso ha una durata di 24 ore da quando il dipendente si assenta dal lavoro per effettuare il prelievo o dal momento in cui esso ha effettuato la donazione e risulta dal certificato della donazione. L’INPS quindi retribuisce solo le ore di lavoro non prestate per un totale di 8 ore. L’importo che spetta al dipendente donatore di sangue viene anticipato in busta paga dal datore di lavoro e verrà recuperato poi dall’INPS dopo la dichiarazione del modello F24 entro il 16 del mese successivo. Per ottenere il permesso retribuito il donatore di sangue deve consegnare al suo datore di lavoro: la dichiarazione che attesti la donazione gratuita con indicate le ore di permesso e la retribuzione percepita e il certificato rilasciato dal medico che ha eseguito il prelievo contenente: dati anagrafici, giorno, ora e quantità di sangue donata. Se il dipendente dovesse risultare non idoneo alla donazione di sangue avrà comunque diritto al permesso retribuito solo per le ore di assenza dal lavoro in cui si è recato al centro trasfusionale per eseguire il test di idoneità.  Esiste un limite di 4 donazioni all’anno per cui si possono chiedere questi permessi. Il datore di lavoro, infine, non può rifiutarsi di concedere questo permesso come dichiarato dal D.M. 3 marzo 2005. Il dipendente deve tuttavia comunicare in tempo la decisione secondo le modalità eventualmente previste dal CCNL a lui applicabile o il regolamento aziendale. 

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